Sicurezza del macchinario: requisiti essenziali e contenuti della normativa

sicurezza del macchinario

La Direttiva Macchine è una delle principali norme da prendere in considerazione per la sicurezza dei macchinari. Vediamone i punti fondamentali.

Quando parliamo di sicurezza nell’uso dei macchinari è necessario conoscere la normativa di riferimento per la costruzione dei macchinari e i requisiti di sicurezza che devono essere applicati nell’uso della macchina stessa. Il quadro normativo contribuisce anche a delineare in maniera precisa le responsabilità dei diversi soggetti (ad esempio, fabbricanti, fornitori, installatori, utilizzatori e manutentori) implicati nel ciclo di vita delle macchine industriali.

Nell’ambito sicurezza delle macchine la normativa da prendere come riferimento è la direttiva n. 2006/42/CE, detta “Direttiva Macchine”, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 17/2010, entrata in vigore il 6 marzo 2010.

Tale direttiva definisce i requisiti essenziali di sicurezza (RES) che ogni macchina industriale deve possedere per essere venduta e utilizzata all’interno dell’Unione Europea e ha due obiettivi principali:

  • consentire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno;
  • garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

I RES sono obbligatori e inderogabili: una macchina viene considerata conforme agli standard di sicurezza se rispetta la totalità dei RES. Ogni macchina, dunque, dovrà essere progettata e costruita nel rispetto di tali requisiti per poter essere commercializzata e impiegata all’interno dell’Unione Europea.

Contenuti della direttiva

La direttiva dà una definizione precisa dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica che devono rispettare le macchine per la loro progettazione, fabbricazione e il loro funzionamento prima dell’immissione sul mercato.

La normativa distingue due macro gruppi di macchine:

  • macchine che devono essere certificate da enti terzi;
  • macchine che possono essere autocertificate dal produttore.

Per le macchine incluse nell’allegato IV della direttiva stessa la conformità ai requisiti previsti deve essere verificata nel corso di procedure di valutazione eseguite da enti esterni (organismi notificati).

Per tutte le altre macchine è sufficiente la redazione di un fascicolo tecnico (Fascicolo tecnico della Costruzione) in accordo con quanto contenuto nell’allegato VII della direttiva stessa.

Le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva devono dunque riportare la marcatura CE e devono includere appropriata documentazione.

Tutti i macchinari che non rispettano i requisiti della normativa non possono circolare nel mercato comune europeo e tantomeno in quello italiano che ne fa parte.

Ambito di applicazione: macchine e quasi-macchine

È importante dare una definizione precisa di “macchina” per individuare correttamente l’ambito di applicazione della normativa: una macchina è un insieme che viene dotato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, costituito da parti e componenti, di cui uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata.

Da tale definizione si evince che i beni sprovvisti di elementi mobili non sono da considerarsi macchine. Gli elementi mobili di una macchina sono comandati da un sistema di azionamento che utilizza una o più fonti di energia (ad esempio, l’energia termica, elettrica, pneumatica, idraulica o meccanica). Le macchine sprovviste di sistema di azionamento possono comunque rientrare nella definizione di macchine: il fabbricante in questo caso dovrà includere le istruzioni necessarie all’installazione del sistema di azionamento, come il tipo, la potenza e i sistemi di collegamento, e fornire indicazioni precise per il montaggio. Una macchina viene definita tale dalla normativa anche se provvista di parti smontate per lo stoccaggio e il trasporto.

Per definirsi tali le macchine devono altresì avere un’applicazione ben determinata. Le applicazioni tipiche delle macchine riguardano, ad esempio, la lavorazione, il trattamento e l’imballaggio dei materiali, oppure lo spostamento di materiali, oggetti o persone.

La normativa non viene applicata a elementi separati delle macchine quali, ad esempio, giunti, cilindri idraulici, cuscinetti a sfera, scatole di trasmissione flangiate e simili, dal momento che non hanno un’applicazione specifica. L’insieme di tali componenti, incorporati nella macchina, deve però soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti. Perciò il fabbricante della macchina dovrà assicurarsi di scegliere i componenti con specifiche e caratteristiche adeguate.

Le protezioni e i dispositivi di sicurezza sono considerati parte integrante della macchina, in quanto la macchina priva di tali dispositivi non rispetterebbe tutti i RES. Il fabbricante dovrà fornire tutte le informazioni necessarie ad installare correttamente le protezioni (incluse quelle a carico del datore di lavoro), indicando istruzioni, schemi di montaggio e cablaggio affinché la macchina possa funzionare in sicurezza.

La direttiva si applica anche alle quasi-macchine, ovvero a quegli insiemi che, da soli, non sono in grado di portare a termine uno scopo ben preciso e necessitano di un’ulteriore fase di costruzione per costituire una macchina. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.

Ambito di applicazione: insiemi di macchine

La direttiva riguarda non solo macchine singole ma anche gli “insiemi di macchine” composti da due o più macchine o quasi-macchine che sono azionate in modo da avere un funzionamento solidale. Ai fini della direttiva gli insiemi di macchine equivalgono ad un’unica macchina e perciò derivano i medesimi obblighi previsti per una nuova macchina con relativo iter di certificazione CE.

Affinché un gruppo di macchine o quasi-macchine venga considerato un insieme di macchine dovrà soddisfare i criteri seguenti:

  • le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune:
  • le unità costitutive sono collegate in modo tale che il funzionamento di ciascuna di esse influisca sul funzionamento delle altre direttamente;
  • le unità costitutive dell’insieme sono provviste di un sistema di comando comune.

La direttiva macchine disciplina gli insiemi di macchine in quanto la loro sicurezza non dipende solo dalla sicurezza nella progettazione e nella costruzione delle unità che li costituiscono, ma anche dall’idoneità delle unità e delle interfacce tra le diverse macchine.

Gli insiemi di macchine vengono considerati dalla direttiva come un’unica unità, che pertanto dovrà rispettare i requisiti essenziali di sicurezza, indipendentemente dalla conformità dei singoli elementi che la compongono.

Gli impianti di grandi dimensioni, al fine di facilitare l’applicazione della norma, possono essere suddivisi in sezioni, a loro volta considerati insiemi di macchine.

Obblighi del fabbricante

Prima di immettere una macchina sul mercato il fabbricante dovrà predisporre la seguente documentazione:

  • il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC): tale documento deve riguardare la progettazione, fabbricazione e funzionamento della macchina e serve a dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva macchine. Per le quasi-macchine è necessaria la Documentazione Tecnica Pertinente;
  • la Dichiarazione CE di conformità per le macchine e la Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine: in questa dichiarazione il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. La dichiarazione di incorporazione deve includere l’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) ottemperati. Entrambe le dichiarazioni contengono l’indicazione della persona autorizzata a costituire tali dichiarazioni;
  • il Manuale d’uso e manutenzione: contiene le indicazioni relative al funzionamento della macchina ed è rivolto all’utilizzatore; è generalmente presente o tradotto nella lingua (o lingue) ufficiali del Paese in cui viene commercializzato;
  • il Marchio CE apposto accanto al nome del fabbricante, con cui si dichiara che il produttore-distributore si assume la responsabilità del prodotto, consentendone la libera circolazione in Europa e l’identificazione di prodotti non conformi.