Acquisto barca: i documenti necessari per il passaggio di proprietà

documenti per acquisto barca usata

Per comprare una barca servono documenti specifici. Scopriamo insieme tutte le procedure da seguire.

Abbiamo già visto i passaggi fondamentali per acquistare una barca usata. Per portare a termine la compravendita è necessario anche conoscere la procedura per effettuare il passaggio di proprietà. Chiedersi che documenti ci vogliono quando compri una barca usata è legittimo, ma occorre sapere che i documenti richiesti sono diversi a seconda della provenienza e della marcatura dell’unità.

Quali documenti sono necessari per l’acquisto di una barca usata? Per rispondere a questa domanda, dovremo focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti:

  • Se l’unità da diporto è già registrata o non è soggetta all’obbligo di registrazione
  • Se l’imbarcazione è di provenienza comunitaria o extracomunitaria
  • Se l’imbarcazione è provvista di marcatura CE o è senza marcatura CE

Per analizzare i vari casi occorre ricordare che esistono diverse tipologie di imbarcazioni e che alcune, quindi, saranno soggette alla stessa disciplina prevista per i beni mobili registrati, mentre altre non prevederanno gli stessi obblighi. Ma procediamo con ordine.

Natanti: beni mobili non registrati

i natanti costituiscono il caso più semplice poiché sono beni mobili non soggetti all’obbligo di registrazione. Pertanto, nel momento in cui un natante viene trasferito a un soggetto terzo non è richiesto alcun atto che comprovi il passaggio, poiché si applica il principio contenuto nell’art. 1153 Cod. Civ. secondo cui il “possesso vale titolo”.

Per applicare tale principio occorrono comunque due condizioni: la buona fede e la presenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

Al nuovo possessore dovranno essere consegnati tutti i documenti relativi al natante, in particolar modo quelli della marcatura CE. Questi documenti potrebbero essere necessari qualora si voglia iscrivere il natante nei R.I.D. (Registri delle imbarcazioni da diporto): utile ad esempio se si prevede di navigare in alto mare.

Nessun atto, dunque, è richiesto nel caso di trasferimento di un natante ad altro titolare. È tuttavia consigliato fare una scrittura privata per avere una data certa del trasferimento – cui si potrà risalire grazie alla registrazione – così da evitare eventuali contestazioni o problematiche doganali qualora si voglia navigare fuori dalle acque comunitarie.

Imbarcazioni: beni mobili registrati

Le imbarcazioni sono invece beni mobili registrati con aspetti formali del tutto simili a quelli previsti per gli immobili.

Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni occorre quindi presentare il titolo relativo al passaggio all’ufficio in cui risulta iscritta l’imbarcazione, nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto.

La lista dei documenti che occorrono per il passaggio di proprietà include:

  1. doppia nota di trascrizione in bollo
  2. dichiarazione di vendita autenticata e registrata
  3. certificato di residenza e cittadinanza in bollo dell’acquirente (o degli acquirenti) o autocertificazione
  4. attestazione di versamento di euro 35,00 sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) – causale: “capo XV Cap. 3570 (n.ro e sigla iscrizione)
  5. attestazione di versamento di euro 61,97 sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) causale “Capo XV Cap. 2170 tributi speciali diporto per passaggio di proprietà, imbarcazione da diporto… (n.ro e sigla iscrizione)”
  6. per le società acquirenti: in luogo del punto 3), certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, in bollo o autocertificazione
  7. licenza di abilitazione alla navigazione dell’unità

Unità con marcatura CE

Le unità da diporto con lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m per poter essere commercializzate nell’ambito del territorio comunitario devono riportare la Marcatura CE. È quanto stabilito dalla direttiva 94/25/CE entrata in vigore il 17 giugno 1998.

Tale marchio – generalmente affisso sullo scafo – viene a posto per indicare che, di fatto, l’imbarcazione possiede i requisiti previsti dalla Direttiva Ce e pertanto può circolare liberamente all’interno del territorio comunitario.

i documenti necessari all’iscrizione dell’unità includono:

  1. atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonché gli elementi di individuazione dell’unità (l’atto può essere redatto e autenticato anche all’estero, ma in questo caso è necessario presentare all’Ufficio d’iscrizione la traduzione ufficiale del documento che, in ogni caso, va registrato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate);
  2. certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante;
  3. certificato di residenza e cittadinanza in bollo dell’acquirente (o degli acquirenti) o autocertificazione;
  4. per le società acquirenti: in luogo del punto 3), certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, in bollo o autocertificazione;
  5. attestazione di versamento di euro 61,97 sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) – causale “Capo XV Cap. 2170 tributi speciali diporto per iscrizione imbarcazione da diporto”;
  6. attestazione di versamento di euro 30,00 sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) – causale: “capo XV Cap. 3570;
  7. attestazione di versamento di euro 25,00 sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) – causale: “capo XV Cap. 3570;
  8. attestazione di versamento di euro 2,54 (se non marcata CE) o euro 2,38 (se marcata CE) sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) – causale: “capo X Cap. 2385 costo stampato licenza navigazione;
  9. dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall’allegato VIII, unitamente all’attestazione “CE del tipo” rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
  10. istanza di iscrizione in bollo da euro 14,62;
  11. laddove previsto, attestazione d’idoneità rilasciata da un Organismo Notificato, in seguito a visita iniziale, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;
  12. 2 marche da bollo da euro 14,62.

Nel caso di provenienza extracomunitaria dell’Unità con marcatura CE, esistono ulteriori obblighi a carico dell’acquirente: è necessario Infatti assolvere alle procedure doganali di importazione pagando l’IVA e l’eventuale dazio commisurato al valore del bene.

Unità senza marcatura CE

Vi potreste trovare per le mani un’ imbarcazione priva di marcatura CE. È possibile procedere all’acquisto, a patto che l’unità sia già stata messa in servizio in ambito comunitario, entro la data del 16 giugno 1998. Vi occorrerà dimostrare tale posizione con gli opportuni documenti fiscali, certificato di dismissione di bandiera o con estratti di precedenti immatricolazioni.

Lo stesso discorso vale per le unità provenienti extra CE. In più, sarà necessario sottoporre l’imbarcazione a visita iniziale da parte di un organismo notificato per il rilascio del certificato di sicurezza.

Per le unità di provenienza extra CE per le quali non è possibile dimostrare le condizioni richieste sarà necessario assolvere oltre alla procedura doganale di importazione quella di marcatura CE del tipo “ post- costruzione” prevista dall’art. 9 del Codice della nautica (D. I. vo 171/2005).

E nel caso di acquisto all’asta?

Un discorso a parte merita l’acquisto all’asta, una procedura sicuramente conveniente e vantaggiosa ma per la quale non molti sanno come avviene il passaggio di proprietà.

Se vi siete aggiudicati un’ imbarcazione all’asta provvista di marcatura CE, dovete sapere che è necessaria l’emissione del Decreto di trasferimento da parte del giudice e, comunque, la prova della avvenuta trascrizione del decreto nei pubblici registri affinché possiate entrare in possesso del bene acquistato.

Ricordiamo che il Decreto di trasferimento contribuisce a cancellare anche le trascrizioni di ipoteche e pignoramenti gravanti sul bene. Tali cancellazioni servono a ”liberare” il bene da qualsiasi diritto di terzi sul bene stesso.