Cosa significa vendita senza incanto

cosa significa vendita senza incanto

Scopriamo come funzionano le aste senza incanto, quanto offrire e cosa avviene quando c’è un unico offerente.

Le aste garantiscono ai partecipanti delle opportunità di risparmio non indifferenti, poiché sono procedure di vendita che mirano a soddisfare i creditori in tempi brevi e molto spesso i beni vengono venduti a un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Questi beni possono riguardare, ad esempio, macchinari e attrezzature del settore edile, o ancora macchine per la lavorazione del legno, in perfette condizioni o quasi, che rappresentano per gli imprenditori l’occasione ideale per rifornirsi a poco prezzo dei mezzi necessari alla propria impresa. È bene, comunque, sapere come funzionano esattamente queste procedure e quali norme seguono. Ogni asta giudiziaria può avvenire secondo due modalità: l’asta con incanto e l’asta senza incanto. In questo articolo scoprirai cosa significa vendita senza incanto, come avviene il rilancio asta senza incanto e come funziona l’asta senza incanto con un unico offerente.

Avremo modo, dunque, di focalizzare l’attenzione sui seguenti aspetti:

  • vendita senza incanto
  • aste senza incanto quanto offrire
  • asta senza incanto unico offerente
  • asta senza incanto deserta

Vendita senza incanto

Un’asta senza incanto è diversa dall’asta con incanto perché chi partecipa all’asta deve presentare la sua offerta rigorosamente in busta chiusa. Nell’offerta deve essere inclusa la cauzione, generalmente pari al 10% del prezzo offerto. Non ci devono essere dunque elementi nella busta in grado di rendere riconoscibile chi presenta l’offerta e il prezzo minimo presentato deve essere quello stabilito dal perito in fase di valutazione.

Nelle aste senza incanto il regolamento prevede 4 momenti diversi:

  1. Ordinanza di vendita e avviso d’asta
  2. Presentazione dell’offerta
  3. Esame dell’offerta
  4. Accettazione

Nell’ordinanza di vendita viene stabilito il valore del bene che viene battuto all’asta, vengono descritte le sue condizioni attuali e il prezzo al quale dovrà essere venduto. L’avviso d’asta, invece, include le informazioni relative al giorno dell’asta, la modalità di presentazione delle buste chiuse, la cauzione da versare. Il giudice pubblica l’avviso d’asta sull’albo del tribunale e su siti internet autorizzati, affinché gli interessati possano venire a conoscenza della vendita.

La presentazione dell’offerta avviene in busta chiusa e si dovrà anche includere un assegno del 30% del valore base d’asta, di cui il 10% a titolo cauzionale. È importante presentare l’offerta nei tempi stabiliti nell’ordinanza di vendita: superati tali termini non sarà possibile presentare l’offerta, e inoltre si dovrà prestare attenzione al prezzo base stabilito nell’ordinanza di vendita, perché sarà l’importo da cui partire per sapere quanto offrire.

Una volta presentata l’offerta questa verrà esaminata dal giudice, che potrà decidere se accettarla o meno.

Come si partecipa a un’asta senza incanto

Chiunque può partecipare a un’asta senza incanto, ad esclusione del debitore insolvente. Per partecipare devi presentare la domanda di partecipazione alla cancelleria del Tribunale, entro il termine indicato nell’avviso d’asta.

La domanda di partecipazione deve includere i seguenti dati:

  • Dati anagrafici;
  • Indirizzo;
  • Richiesta di partecipazione;
  • Somma offerta;
  • Assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione (riconsegnato in caso di mancata aggiudicazione);
  • marca da bollo da 16 euro da apporre alla domanda;
  • stato civile e regime patrimoniale se coniugato;
  • data e firma.

Aste senza incanto quanto offrire

Non sempre l’offerta più alta si aggiudica l’asta. Una volta aperte le buste, infatti, la persona che ha fatto l’offerta più elevata diventa aggiudicatario provvisorio. Diventa poi aggiudicatario definitivo dopo 10 giorni. In questo intervallo, gli altri partecipanti possono fare una nuova offerta, di un importo che superi almeno il 20% rispetto a quella dell’aggiudicatario provvisorio. Nell’asta senza incanto l’aumento del quinto è una tattica vincente e prevede di aspettare l’apertura delle buste per proporre un rilancio.

Se qualcuno fa un’offerta con aumento del quinto, il giudice dovrà disporre una nuova asta, con prezzo di partenza quello ultimo offerto, a cui potranno partecipare nuovamente tutti i partecipanti. Se quindi vuoi essere sicuro di aggiudicarti il bene, ti conviene aspettare l’apertura delle buste per sapere esattamente quanto offrire e di quanto deve essere il tuo rilancio nell’asta senza incanto.

Vendita senza incanto unico offerente

In un’asta senza incanto più offerenti si presentano in tribunale il giorno in cui è indetta l’asta. L’apertura delle buste avviene pubblicamente e vengono ritenute valide e confermate solo le offerte che sono superiori al prezzo base dell’asta: vince l’offerta più elevata. Se in un’asta senza incanto un’unico offerente presenta un’offerta, questa è valida solo se è maggiore di almeno il 20% rispetto al prezzo base. A questo punto, l’unico offerente vince l’asta e si aggiudica il bene.

Può però succedere che in un’asta senza incanto con un unico offerente il professionista delegato decida di ascoltare il creditore procedente il quale, se non si ritiene soddisfatto dell’offerta, può richiedere un’offerta migliorativa. A questo punto, l’aggiudicatario può accordarsi con il creditore per un prezzo più alto, oppure rifiutarsi, e si aggiudicherà comunque l’asta. Il creditore può altresì motivare seriamente la possibilità di vendere ad un prezzo migliore con un successivo esperimento, in tal caso il giudice può predisporre un secondo esperimento d’asta.

Asta senza incanto deserta

Il caso di un’asta senza incanto deserta è abbastanza frequente. Se nessuno ha presentato un’offerta, il giudice può sentire i creditori e decidere di:

  • indire una nuova asta, questa volta con incanto
  • assegnare il bene al creditore
  • avviare l’amministrazione giudiziaria del bene.

Cosa succede però se la seconda asta va deserta, o persino la terza? In questo caso il giudice può predisporre l’estinzione del processo esecutivo poiché infruttuoso (Legge n. 162/2014). Infatti se il bene non si riesce a vendere nemmeno a un prezzo basso, o solo ad un prezzo talmente basso da non riuscire a coprire nemmeno i debiti, il processo può essere chiuso per infruttuosità. A questo punto la soluzione migliore è quella di assegnare i beni al creditore.