Bonus aggregazioni di imprese: come accedere al beneficio?
Con il Decreto Crescita torna il “bonus aggregazioni”. Vediamo le condizioni richieste per poter usufruire di tale agevolazione.
Favorire la competitività tra le imprese: è questo l’obiettivo con cui è stato inserito, all’interno del Decreto Crescita, il cosiddetto “Bonus Aggregazioni”: una misura destinata alle società che realizzano operazioni di aggregazioni aziendali, come fusioni, scissioni o conferimenti. In realtà, si tratta di una riproposizione di un’agevolazione che era già stata introdotta, per il 2007 e il 2008, dalla legge 296/2006, articolo 1, commi 242-249, e, per il 2009, dal Dl 5/2009.
Però, al di là del fatto di essere già impiegata in passato, rappresenta sicuramente una misura che offre molti vantaggi alle imprese, pertanto è bene ricordare quali categorie di imprese possono richiedere tale agevolazione ed esaminare le condizioni specifiche per poter accedere a tale beneficio.
Perciò, prima di tutto, vediamo in cosa consiste il bonus aggregazione, per poi vedere come fruire di questa agevolazione.
Bonus aggregazioni di imprese: cos’è e come viene applicato
Come il nome stesso suggerisce, il bonus aggregazioni è un’agevolazione connessa alle operazioni di aggregazione aziendale. Tale beneficio prevede determinati vantaggi per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate tramite fusione, scissione o conferimento di aziende, realizzate tra il 1° Maggio 2019 e il 31 Dicembre 2022.
Con questo bonus viene riconosciuto il valore di avviamento ai fini fiscali e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo massimo di 5 milioni di euro.
Si ricorda che il disavanzo da concambio si registra a fronte di una fusione tra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione, e rappresenta la differenza tra l’aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria e il patrimonio netto della scissa o incorporata.
Inoltre, il Bonus Aggregazioni – oltre che per le operazioni di aggregazioni aziendali – spetta anche nell’ipotesi di operazioni di conferimento di azienda (articolo 176, Tuir), effettuate nel medesimo arco temporale: in questo caso, vengono riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dalla società conferitaria a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, sempre per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.
Il maggior valore attribuito all’avviamento e ai beni strumentali viene riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si è realizzata l’aggregazione aziendale.
Bonus aggregazioni di imprese: condizioni per accedere al beneficio
Per fruire di tale agevolazione occorre che le imprese partecipanti alle operazioni di aggregazione siano operative da almeno due anni.
Il requisito dell’operatività, già previsto nella versione precedente del bonus, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/3/2007, n. 16/E, può farsi riferimento al concetto di operatività valevole ai fini della normativa sulle società “di comodo”, ex art. 30, L. L. 23/12/1994, n. 724.
L’agevolazione non spetta, invece, alle imprese coinvolte dalle operazioni di aggregazione che facciano parte dello stesso gruppo.
Allo stesso modo, sono esclusi dal bonus anche i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati indirettamente dallo stesso soggetto (requisito dell’indipendenza, anch’esso previsto dalla precedente versione).
Infine, il bonus si applica a condizione che le imprese si trovino o si siano trovate, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni prescritte dalla disciplina agevolativa (requisito dell’anzianità delle condizioni).
Bonus aggregazioni di imprese: decadenza dall’agevolazione
Tale agevolazione viene riconosciuta ma può anche decadere se la società risultante dall’aggregazione, nei primi quattro periodi d’imposta dall’effettuazione dell’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, conferimento) ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi della disciplina di favore. In tal caso, è possibile presentare un interpello disapplicativo all’Amministrazione finanziaria (articolo 11, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente).
In tal caso, la società nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dovrà liquidare e versare l’Ires e l’Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d’imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente in seguito all’applicazione del bonus. Tuttavia, la società non è tenuta al pagamento di sanzioni e interessi sulle maggiori imposte liquidate.