Chi non può partecipare all’asta?

chi non può partecipare all'asta

Le regole che specificano a quali soggetti è vietato partecipare alle aste giudiziarie per aggiudicarsi beni pignorati.

Alle aste giudiziarie può partecipare chiunque, tuttavia ad alcuni soggetti è vietato presentare offerte. Tra questi, il debitore che ha subito il pignoramento, gli amministratori di beni pubblici rispetto ai beni loro affidati, gli ufficiali pubblici rispetto ai beni di cui gestiscono la vendita, i curatori e tutori e i mandatari che hanno ricevuto l’incarico di vendere quel determinato bene.

Vediamo, dunque, alcune regole che è bene conoscere prima di partecipare a un’asta giudiziaria, relativamente ai soggetti che possono parteciparvi:

  • a chi non è consentito presentare offerte per l’acquisto di beni nelle aste giudiziarie?
  • a chi è vietato in generale comprare anche nel caso di asta pubblica?
  • il creditore procedente può partecipare all’asta?
  • coniugi, figli e amici del debitore possono partecipare a un’asta?

A chi non è consentito presentare offerte per l’acquisto di beni nelle aste giudiziarie?

Chi non può partecipare a un’asta giudiziaria, dunque? In linea generale, chiunque può presentare un’offerta per un’asta, personalmente o a mezzo del procuratore legale; il debitore, però, è sicuramente la prima persona che non può essere ammessa ad offrire per aggiudicarsi il bene pignorato. Inoltre non potrà partecipare neanche per mezzo di “interposta persona”, ossia delegando una persona ad effettuare un’offerta per poi trasferirgli la proprietà del bene.

In ogni caso, la legge consente a due o più persone di accordarsi prima dell’asta, affinché una sola delle due partecipi, a spese comuni, all’asta formulando offerte con l’impegno di trasferire all’altra parte, in caso di aggiudicazione del bene, la proprietà del bene. La legge, infatti, non vieta la partecipazione congiunta all’incanto di due o più soggetti, né che uno o alcuni soggetti diano mandato a uno di loro di partecipare all’asta in loro nome o nel loro interesse.

Al di fuori del debitore, quindi, in generale chiunque può partecipare a un’asta giudiziaria.

A chi è vietato in generale comprare anche nel caso di asta pubblica?

Ad alcuni soggetti è vietato in generale rendersi acquirenti di beni e perciò, anche di aggiudicarsi un bene attraverso la partecipazione alle aste giudiziarie.

Questi soggetti includono:

  • gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni a loro affidati (ad esempio, non possono comprare all’asta i sindaci, i legali rappresentanti di enti pubblici, i presidenti delle giunte regionali e provinciali);
  • gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero (il divieto riguarda, nello specifico, i magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati e i notai che fanno parte dell’autorità giudiziaria o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni);
  • coloro che amministrano beni altrui per legge o per atto della pubblica autorità (ad esempio i genitori rispetto ai beni di proprietà dei figli, il tutore rispetto ai beni del minore o dell’interdetto, il curatore rispetto ai beni di proprietà del minore o dell’inabilitato);
  • i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere (salvo siano stati specificatamente autorizzati dal mandante o se il contratto sia tale da escludere la possibilità di conflitto di interessi).

Il creditore procedente può partecipare all’asta?

Abbiamo detto che chiunque può fare un’offerta per partecipare a un’asta, personalmente o a mezzo di un procuratore legale e anche per persona da nominare. Quindi, anche il creditore può partecipare a un’asta e presentare un’offerta. Non potrà invece partecipare, ovviamente, se in precedenza ha fatto richiesta di assegnazione diretta dei beni pignorati.

Il fatto di essere creditore procedente non gli dà alcun diritto di prelazione rispetto agli altri partecipanti. Di conseguenza, egli soddisferà il proprio diritto di credito pagando a sé stesso il prezzo dell’aggiudicazione. Chiaramente, se il valore del bene aggiudicato è superiore al credito, e quindi il prezzo corrisposto è superiore rispetto all’importo per il quale si procede all’esecuzione forzata, la differenza dovrà essere versata al debitore.

Coniugi, figli e amici del debitore possono partecipare a un’asta?

Il coniuge del debitore è ammesso a partecipare all’asta e può aggiudicarsi il bene anche se tra questo e il debitore vige il regime di comunione legale dei beni. È quanto definisce la Cassazione, che stabilisce dunque che il coniuge può partecipare a un’asta, e non conta il fatto che con l’acquisto da parte dell’uno la metà del bene finisca necessariamente e automaticamente in capo all’altro che è il debitore. Pertanto il coniuge può intervenire senza violare la legge.

I figli possono presentare offerte nel caso di beni pignorati del padre o della madre. Non deve però esserci un tacito accordo volto a far sì che il bene finisca nuovamente nelle mani del debitore ad aggiudicazione avvenuta.

Per quanto riguarda, infine, l’amico del debitore, egli può partecipare a un’asta ma anche in questo caso non dovrà esserci un accordo tra lui e il debitore volto a trasferire il bene a quest’ultimo in caso di aggiudicazione.