Affitto di locali produttivi o per liberi professionisti: come funziona il bonus 2020

La pandemia da coronavirus ha messo in ginocchio numerosi settori industriali e commerciali, impedendo di fatto sia le vendite sul territorio italiano che l’import export. Una situazione simile è stata vissuta anche dai liberi professionisti: il lockdown italiano, durato quasi 3 mesi, ha paralizzato quasi qualunque settore commerciale, eccetto l’approvvigionamento alimentare e quelli legati alla pura sopravvivenza. Un sacrificio necessario, che ha risparmiato, secondo alcune stime, diverse centinaia di migliaia di morti: ma il crollo economico conseguente a questo periodo di fermo sta avendo conseguenze pesanti.

Per aiutare le imprese in difficoltà, il governo italiano ha varato una serie di misure utili a dare un po’ di sollievo sia agli imprenditori che ai lavoratori. In questo articolo, parleremo del bonus affitti 2020: già presente nel decreto Cura Italia, è stato riconfermato all’interno del decreto Rilancio per gli affitti del mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Questo bonus è riservato, però, a una platea limitata: scopriamo ora quali sono i requisiti d’accesso per poterlo richiedere, e quali sono le categorie imprenditoriali incluse nel bonus.

Bonus affitti 2020: credito d’imposta al 60%

Il bonus sugli affitti previsto nel decreto Rilancio è riservato a imprenditori e liberi professionisti. Questo incentivo mira a dare sollievo alle imprese dopo la crisi del coronavirus. Il bonus è erogabile alle imprese che svolgono la propria attività in affitto, in locali non destinati all’uso abitativo. Per poter richiedere il bonus, il locale in affitto deve essere destinato a:

  • Svolgimento abituale della propria attività (freelance e studi professionali, lavoratori autonomi)
  • Attività commerciale
  • Attività nel settore turistico
  • Impresa agricola
  • Impresa artigianale
  • Attività produttiva/industriale

I richiedenti potranno ottenere un rimborso sull’affitto già versato; il rimborso è pari al 60% dell’affitto, per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Nota bene: questo bonus è erogato solo sotto forma di rimborso dell’affitto già corrisposto al proprietario dell’immobile.

Il rimborso dell’affitto non può essere erogato sotto forma di versamento diretto, ma unicamente come credito d’imposta. Tale credito può essere utilizzato in compensazione già nel 2020: questo significa che l’imprenditore otterrà uno sconto sulle imposte annuali pari all’ammontare del rimborso affitto. Il bonus affitti 2020 ha, però, una particolarità: il credito d’imposta ottenuto con l’erogazione del bonus è cedibile a soggetti terzi. Questo significa che l’imprenditore potrà anche scegliere di destinare il proprio credito al padrone di casa, per ottenere uno sconto sull’affitto dei mesi successivi, o di destinare lo stesso credito a una banca o un istituto finanziario, diminuendo così l’ammontare della propria posizione debitoria senza dover versare un euro.

Chi ha diritto al bonus per l’affitto al 60%?

Come abbiamo spiegato qui sopra, il bonus per l’affitto è richiedibile da quegli imprenditori che affittano i locali produttivi per la propria impresa, che sia agraria, industriale o di commercio. Il bonus è richiedibile anche dai liberi professionisti, per l’affitto dei locali in cui svolgono abitualmente la loro attività.

Il decreto Rilancio prevede, però, alcune limitazioni particolari oltre alla destinazione d’uso dei locali in affitto. Innanzitutto, il tipo di contratto: per la richiesta del bonus al 60% è obbligatorio avere un contratto di locazione, cessione o leasing dell’immobile. I contratti di tipo traslativo non danno diritto al bonus affitti.

Inoltre, l’impresa che richiede il bonus:

  • Deve avere un fatturato annuale (riferimento 2019) inferiore ai 5 milioni di euro
  • Deve aver subito una perdita nei ricavi durante il mese di riferimento per cui si richiede il bonus affitto pari almeno al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le strutture alberghiere e ricettive, in via eccezionale, possono richiedere il bonus affitto indipendentemente dal fatturato annuale registrato. Ad esempio, le grandi catene alberghiere con fatturati superiori ai 5 milioni di euro potranno richiedere comunque il bonus.

Bonus affitto al 50%

È possibile ottenere un bonus affitto al 50% per l’affitto di immobili ad uso promiscuo, ossia destinati sia all’uso professionale / produttivo che a quello personale e familiare. Anche in questo caso, in rimborso bonus verrà erogato sotto forma di credito d’imposta cedibile a terzi. Attenzione: il bonus non verrà erogato se il contribuente che ne fa richiesta è proprietario di un altro immobile, anch’esso adibito all’esercizio della professione, all’interno dello stesso Comune.

Bonus affitto al 30%

Chi ha un contratto di affitto d’azienda o un contratto di servizi a prestazioni complesse potrà comunque accedere al bonus affitto, ma con un rimborso pari al 30% del canone mensile corrisposto. Anche questo tipo di rimborso bonus viene corrisposto sotto forma di credito d’imposta, da far valere in compensazione già per l’anno corrente oppure cedibile al proprietario dell’immobile o a soggetti terzi come banche e istituti finanziari.

Ulteriori specifiche utili sul bonus affitto 2020

I beneficiari del rimborso dell’affitto per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 includono anche le imprese agricole di qualunque tipologia e natura, e i soggetti in regime forfettario. Sono inoltre inclusi gli enti del terzo settore, gli enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Le categorie escluse? Semplice: i titolari d’impresa commerciale o autonoma che non svolgono l’attività in maniera abituale e continuativa. Chi percepisce redditi diversi è dunque escluso dal bonus affitti.

L’erogazione del bonus non è legata in nessun modo alla categoria catastale dell’immobile affittato: l’unico vincolo è che questo immobile venga utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, come illustrato nel primo paragrafo di questo articolo.

In ultimo luogo, sottolineiamo un aspetto importante di questo bonus: come la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare specifica il 6 Giugno 2020, il bonus potrà essere erogato solo se il richiedente ha già corrisposto al proprietario il canone d’affitto. Nel caso in cui l’affitto non sia ancora stato corrisposto, il richiedente potrà inviare la domanda tramite le piattaforme preposte, ma non potrà utilizzare il credito d’imposta. Tale credito diventerà disponibile contestualmente al versamento del canone di locazione.

Per maggiori informazioni sul rimborso parziale dell’affitto per le imprese, e per conoscere più nel dettaglio le condizioni soggettive che rendono possibile l’erogazione del bonus, ti invitiamo a monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate (a breve verranno definite le modalità di richiesta del rimborso, e comunicate sul portale) o a rivolgerti direttamente all’agenzia di competenza territoriale.