Guida alla sicurezza dei macchinari industriali

sicurezza macchinari industriali

Quali requisiti deve avere una macchina industriale per soddisfare i criteri di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Macchine.

In tema di sicurezza dei macchinari industriali la principale normativa da prendere come riferimento è la direttiva n. 2006/42/CE, la cosiddetta “Direttiva Macchine”, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 17/2010, entrato in vigore il 6 marzo 2010.

In tale direttiva sono contenuti i requisiti essenziali di sicurezza (RES) che ogni macchina deve possedere per poter essere venduta e utilizzata all’interno dell’Unione Europea. Tali requisiti sono cogenti e obbligatori, e dunque inderogabili.

La Direttiva Macchine ha un duplice scopo:

  • consentire la libera circolazione delle macchine all’interno del mercato interno;
  • garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

Una macchina si considera conforme agli standard di sicurezza se rispetta la totalità dei RES applicabili ad essa. Dovrà dunque essere progettata e costruita per raggiungere questi standard di sicurezza.

Definizione di “macchina”

La Direttiva viene applicata ad ogni macchina industriale.

Rientra nella definizione di “macchina”, in senso stretto, ogni “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

Da tale definizione, si evince che i prodotti per essere definiti macchine devono anzitutto essere costituiti da parti e componenti connessi tra loro

Non è ad ogni modo esclusa dalla definizione di “macchina” quella che possiede alcune parti smontate ai fini dello stoccaggio. In questi casi la macchina dovrà essere progettata in modo da evitare errori e ponendo attenzione all’assemblaggio dei vari elementi. Il fabbricante dovrà fornire precise istruzioni di montaggio; in particolare, se la macchina è destinata all’utilizzo da parte di utenti non professionisti ed inesperti, egli dovrà tener conto del livello di istruzione generale e di perspicacia che ci si può attendere da un utente inesperto.

Di norma una macchina è dotata di un proprio sistema di azionamento che utilizza una o più fonti di energia come l’energia termica, elettrica, pneumatica, idraulica o meccanica, oppure può essere alimentato da fonti energetiche naturali, come l’energia eolica o idraulica. La macchina può avere un motore alimentato da una propria fonte di energia, come quella fornita da una batteria o l’energia termica.

Infine, le macchine, per definirsi tali, devono essere utilizzabili per un’applicazione ben determinata. Tra le applicazioni tipiche delle macchine rientrano la lavorazione, il trattamento o l’imballaggio di materiali, oppure lo spostamento di materiali, oggetti o persone.

Da sapere, poi, che l’art. 2 della Direttiva estende il concetto di “macchina” anche ad altre cinque categorie di prodotto, ovvero a: attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Campo di applicazione: macchine nuove e semi-nuove

Ogni macchina nuova nel momento in cui viene resa disponibile o messa in servizio dovrà dunque essere conforme alle disposizioni della normativa applicabile in quel momento.

Spetta al fabbricante definire quali sono i requisiti essenziali di sicurezza applicabili a una determinata macchina tramite l’individuazione dei pericoli connessi e la pertinenza dei RES alla macchina che si sta progettando.

In particolare i RES vengono applicati a una macchina nuova o semi-nuova. In quest’ultimo caso la macchina ha subito modifiche sostanziali che ne hanno modificato le prestazioni, la finalita e/o il tipo originari dopo la messa in servizio. Una situazione tale dovrà essere opportunamente verificata applicando la procedura di valutazione della conformità stabilita dalla normativa in questione. 

Dalla valutazione del rischio si giunge alla conclusione che la natura del pericolo è cambiata o il livello di rischio è aumentato; la macchina modificata sarà dunque da considerarsi come nuova, per cui sarà necessario valutarne nuovamente la conformità ai requisiti essenziali applicabili; la persona che apporta la modifica dovrà soddisfare gli stessi requisiti del fabbricante originario.

Campo di applicazione: quasi-macchine

Vi sono poi quelle macchine che hanno bisogno di un’ulteriore fase di costruzione per poter assolvere alla loro funzione. In questo caso, vengono definite “quasi-macchine”. Un esempio di quasi macchina è dato da un sistema di azionamento.

“Le macchine che sono in grado da sole di assolvere alla propria applicazione ben determinata ma che mancano soltanto dei mezzi di protezione o dei componenti di sicurezza necessari non vanno considerate quasi-macchine”.

Campo di applicazione: componenti della macchina

La Direttiva Macchine non si applica ad elementi separati di macchine quali, ad esempio, giunti, cuscinetti a sfera, pulegge, giunti di accoppiamento elastici, valvole solenoidi, cilindri idraulici e altre componenti che non sono destinate ad essere incorporate nella macchina. Tuttavia il fabbricante della macchina dovrà scegliere i componenti in grado di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute pertinenti.

Le protezioni e i dispositivi di protezione sono considerati parti integranti della macchina in quanto essa, priva di tali elementi, non risponderebbe a tutti i RES.

Il fabbricante dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per installare correttamente le protezioni, fornendo istruzioni, schemi di montaggio e di cablaggio per permettere il funzionamento della macchina in sicurezza.

Campo di applicazione: insiemi di macchine

La Direttiva Macchine si applica anche agli insiemi di macchine, composti da due o più macchine o quasi-macchine, caratterizzate da un funzionamento solidale per il raggiungimento di un determinato risultato.

Ai fini della conformità alla Direttiva Macchine, un “insieme di macchine” equivale a un’unica macchina, da cui deriva l’obbligo di soddisfare i medesimi obblighi e requisiti previsti per una nuova macchina.

Per essere definito un “insieme di macchine”, è necessario che il gruppo di macchine o quasi-macchine soddisfi tutti i seguenti criteri:

  • le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune;
  • le unità costitutive sono collegate in modo tale che il funzionamento di ciascuna influisce direttamente sul funzionamento di altre o dell’insieme nel suo complesso;
  • le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune.

La Direttiva Macchine disciplina gli insiemi di macchine, definendo che la loro sicurezza dipende non solo dalla progettazione e dalla costruzione sicure delle unità che li costituiscono, ma anche dall’idoneità delle unità e delle interfacce tra le varie macchine.

Il fabbricante di un insieme di macchine deve in ogni caso comprendere tanto l’idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza dell’intero insieme, quanto i pericoli derivanti dalle interfacce tra le unità che lo costituiscono. Dovrà dunque condurre delle adeguate valutazioni di conformità per l’insieme di macchine; apporre la marcatura CE sull’insieme di macchine con le informazioni richieste; firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di macchine.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ricopre posizioni di garanzia per la salvaguardia della sicurezza nell’uso delle attrezzature, una responsabilità che non può essere disgiunta da quella del fabbricante.

Il datore di lavoro si deve attenere alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008. In tale testo legislativo viene posta al centro la sicurezza dell’operatore. In particolare egli deve scegliere l’attrezzatura per il lavoro da svolgere ed eseguire la valutazione del rischio al fine di assicurarsi che essa presenti rischi “accettabili” per il lavoratore.

Dal canto suo, il lavoratore è responsabile dell’uso corretto dell’attrezzatura sotto la vigilanza dei preposti (art. 20 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008).