Carrelli elevatori su strada pubblica

carrelli elevatori su strada pubblica

Carrello elevatore circolazione su strada e obbligo di immatricolazione. Ecco cosa devi sapere.

Le aziende molto spesso utilizzano il carrello elevatore su strade pubbliche. Questo avviene generalmente su percorsi brevi: ad esempio quando devono scaricare un camion fermo su strada oppure andare da un edificio aziendale all’altro, di solito posto nelle vicinanze. In questi casi occorre ricordare che il carrello elevatore è un veicolo a tutti gli effetti e, in quanto tale, dovrà essere immatricolato.

L’uso stradale dei carrelli elevatori è rigorosamente disciplinato dal codice della strada (articolo 58 e articolo 114) e prevede una serie di vincoli, che vanno a integrarsi con quelli già fissati per le macchine agricole e in generale per gli altri veicoli, che vale la pena conoscere al fine di evitare complicazioni, in primis “assicurative”. Devi sapere che il carrello elevatore rientra nella categoria delle macchine operatrici, distinta secondo le definizioni inserite nell’articolo 213 d.P.R. dicembre 1992, n.495:

  1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  2. macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
  3. carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Carrello elevatore circolazione su strada

Il carrello elevatore viene dunque identificato come macchina operatrice ed è ammesso a circolare su strada per il proprio trasferimento o quello di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa. La macchina operatrice, equipaggiata con speciali attrezzature, può circolare su strada o nei cantieri se soddisfa alcuni requisiti:

  • è dotata di ruote (con velocità massima limitata a 40 km/h);
  • è provvista di cingoli o ruote non pneumatiche (con velocità limitata a 15 km/h);
  • non può ospitare più di tre posti per gli addetti (escluso il conducente).

Gli articoli 61 e 62 del codice della strada indicano anche alcuni limiti di sagoma e massa che devono rispettare le macchine operatrici, oltre i quali rientrano nella categoria delle macchine operatrici eccezionali. Al di fuori dei vincoli per la taglia, le macchine operatrici possono circolare su strada se rispettano le norme definite dall’articolo 106 del codice della strada e devono essere dotate di:

  • a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
  • b) Dispositivi di frenatura.
  • c) Dispositivo di sterzo.
  • d) Dispositivo di segnalazione acustica.
  • e) Dispositivo retrovisore.
  • f) Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada.
  • g) Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose.
  • h) Dispositivi di agganciamento se predisposti per il traino.
  • i) Superfici trasparenti di sicurezza e tergivetro.

Questi vincoli sono i medesimi previsti per le macchine agricole; nel caso di mancato rispetto o malfunzionamento degli stessi le sanzioni vengono definite nell’articolo 112 comma 4. Le macchine operatrici appartenenti alla categoria 0 o N devono essere dotate anche di dispositivo antincastro.

Obbligo di immatricolazione per il carrello elevatore

Per il carrello elettrico o con motore termico, provvisto di dispositivo di sollevamento per la movimentazione delle cose non in luoghi non aperti al pubblico passaggio, posto in circolazione su strada pubblica, è previsto l’obbligo di immatricolazione ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 30 aprile 1992.

Tuttavia la circolazione può essere autorizzata per brevi operazioni finalizzate al carico e allo scarico su aree pubbliche, a patto che vengano osservate le cautele e prescrizioni previste dal Decreto ministeriale 28 dicembre 1989, ovvero:

  1. il carrello deve essere munito di scheda tecnica in originale, sottoscritta dal costruttore contenente lunghezza, larghezza e altezza massime; massa a vuoto e a pieno carico ed eventuale massa rimorchiabile.
  2. Il carrello deve essere munito di proiettori anabbaglianti sempre azionati, anche quando non ne fosse ricorso l’obbligo.
  3. il carrello deve essere munito di dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla (girofari) montato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato tecnico del DM 14 giugno 1985 al punto 1.6, che deve essere messo sempre in funzione durante la marcia.
  4. Il carrello deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non sussiste ove vengono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico del DM 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non deve essere eccedente oltre il 50% della larghezza massima del veicolo, nel rispetto della sagoma limite di mt. 2,50.
  5. Il veicolo deve essere dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse idonei a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento.
  6. Devono essere indicati nella scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo (adesivi di sicurezza) i limiti in altezza del carico trasportato in modo tale da garantire il rispetto della visibilità da parte del conducente.
  7. Non deve essere superata la velocità di 10 Km/h per gli spostamenti su strada.

Tale autorizzazione, di durata annuale, può essere rinnovata e permette la circolazione su strada di queste macchine operatrici, ancorché non immatricolate. L’articolo 114 del d.lgs 30 aprile 1992 e il Decreto ministeriale 28 dicembre 1989 sono ancora i riferimenti utilizzati dalla maggior parte degli Uffici della Motorizzazione civile, ma in base all’appartenenza della strada su cui si troverà a circolare il carrello sarà necessario ricevere anche il nulla osta tecnico da parte dell’Ente proprietario. Tale nulla osta tecnico si limita ad esprimere una mera valutazione circa la compatibilità del rilascio dell’eventuale autorizzazione rispetto alla sicurezza della circolazione. Tuttavia, in presenza di autorizzazioni in corso di validità rilasciate dagli Uffici provinciali della Motorizzazione civile, la circolazione dei carrelli non immatricolati per brevi e saltuari spostamenti andrà considerata comunque regolare e non sanzionabile.

Ovviamente, in assenza dell’autorizzazione oppure con autorizzazione scaduta, verranno applicate le sanzioni previste a carico del carrello non immatricolato.

Carrelli elevatori su strada pubblica: gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro che intende utilizzare il carrello elevatore su strada pubblica dovrà verificare di possedere i requisiti richiesti e disporre idonee procedure per garantire la sicurezza nello svolgimento delle operazioni, ad esempio:

  • effettuare su strada pubblica solo le operazioni strettamente necessarie,
  • verificare l’idonea illuminazione,
  • dotare gli operatori di dpi,
  • disporre uno o più movieri,
  • privilegiare orari di traffico ridotto.

I preposti dovranno vigilare sul rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e segnalare anomalie o la necessità di correzioni alle procedure in vigore.