Decreto Energia: la mappa delle novità per imprese e professionisti
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Legge n. 21, il cosiddetto Decreto Energia, il 21 marzo 2022 entrato in vigore il 22 aprile. Qui sono contenute delle misure concepite per contenere i costi dell’energia elettrica e del gas naturale, ma anche da favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili e rilanciare le politiche industriali. Il titolare del Ministero, Giancarlo Giorgetti, ha intrapreso questa iniziativa alla luce dell’attuale conflitto tra la Russia e l’Ucraina scoppiato il 24 febbraio 2022. Le sanzioni comminate contro il primo paese, e il possibile embargo di gas e petrolio forniti anche in Italia, stanno incidendo sull’economia nazionale. Si stima un costo di 1.500 euro a testa tra rincari e bollette. Stando alle previsioni della Banca d’Italia, il Belpaese potrebbe perdere tra l’1,7 e il 5,2 per cento del Prodotto interno lordo rispetto alle stime anteguerra. Il Ministero ha introdotto delle novità per quanto concerne sia il settore del fotovoltaico che l’illuminazione dei Comuni. Per non parlare degli impianti di riscaldamento e di condizionamento operanti nelle strutture pubbliche. Le scuole e gli ospedali sono tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19. Ma in grande sofferenza troviamo anche il settore turistico e quello dei trasporti.
Chi beneficia del Decreto Energia?
I punti chiave di questo provvedimento riguardano nello specifico:
- la quarta cessione del credito Bonus Edilizi. Questa trova applicazione alle comunicazioni dello sconto in fattura o della prima cessione del credito già recapitate presso l’Agenzia delle Entrate dal 1 maggio 2022 in poi;
- lo snellimento delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili;
- l‘illuminazione pubblica e la stretta sugli impianti di riscaldamento e condizionamento in funzione presso gli edifici pubblici.
Gli edifici pubblici considerati dei beni culturali sono dispensati dagli emendamenti atti a semplificare le procedure autorizzative per realizzare degli impianti green. Gli uffici pubblici non considerati dei beni culturali potranno fare uso degli impianti di condizionamento e riscaldamento. Ma a condizione che la media delle temperature dell’aria non superi i 19 gradi e non sia meno di 27 gradi. Questi limiti però non si applicano a strutture come per esempio le cliniche, le case famiglia, gli ospedali, le case di cura e le case di riposo. I Comuni, per scongiurare lo spreco di energia elettrica, dovrà installare dei sistemi di ultima generazione che migliorino l’illuminazione dell’edificio e l’efficienza energetica. Un esempio? I sensori di movimento smart per l’attivazione della luce, che illuminano dove serve solo quando serve.
Le norme per imprese e professionisti
In base all’articolo 1, le utenze domestiche e quelle con potenza pari o superiore a 16,5 kW possono vedere i propri oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 azzerate. Come viene riportato in Gazzetta Ufficiale infatti: “Ai fini delle dichiarazioni ISEE l’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei
bonus sociali elettricità e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base
dell’applicazione del bonus, e’ oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso,
compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.”
L’articolo 2, invece, prevede per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di
euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito. L ‘ARERA dovrà inoltre attenersi all’articolo 3. E di conseguenza rideterminare l’ammontare dei bonus per il gas e l’energia elettrica al fine di diminuire la spesa per la fornitura. L’articolo 4 stabilisce un credito di imposta per compensare almeno a livello parziale le spese sostenute dalle imprese per l’energia elettrica. Mentre l’articolo 5 ha emanato un credito di imposta specifico per le imprese che si appoggiano al gas naturale. Il settore dell’autotrasporto e quello sportivo sono i beneficiari di specifici articoli dal sesto all’ottavo.
Ulteriori iniziative
Gli articoli dal 9 al 15 trattano del settore fotovoltaico. Mentre le politiche industriali sono oggetto degli articoli dal 22 al 25. Quelli successivi riguardano ulteriori misure che hanno come oggetto la rivalutazione di terreni e partecipazioni e le cooperative edilizie di abitazione. Oltre alla comunicazione delle opzioni di sconti o cessioni del credito e la cessione del Bonus Edilizi. Ma che cosa ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico nei riguardi del fotovoltaico? Ecco tre esempi:
- Agli impianti connessi alla rete elettrica di media e alta tensione si applica la procedura abilitativa semplificata (Pas) per installare degli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW.
- Previa una dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila), si realizzeranno degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW;
- Si predispone un Piano nazionale per riconvertire strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio agricolo nazionale in siti agroenergetici.
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Energia, le società di Piazza Affari che si occupano dello sviluppo di progetti di energia rinnovabile hanno conosciuto un incremento dei propri titoli.