Bonus caldaia: di cosa si tratta e le imprese possono utilizzarlo?

Nel panorama delle agevolazioni in materia edilizia e di interventi manutentivi, un’opportunità interessante – soprattutto in questo periodo – è rappresentata dal c.d. bonus caldaia, previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Un incentivo che – sommato alla minore dispendiosità delle caldaie moderne – può fruttare ai cittadini un bel risparmio economico. Vediamo cos’è, come si applica e chi ha diritto a richiederlo.

Definizione del Bonus

Il cosiddetto Bonus Caldaiasi colloca nell’ambito degli incentivi fiscali destinati alle opere di riqualificazione energetica degli edifici, e permette di ottenere una detrazione sulla dichiarazione dei redditi del 50% o del 65% (a seconda dei casi) della spesa sostenuta per efficientare gli impianti di riscaldamento degli immobili.

In particolare, si ha diritto a una detrazione fiscale pari al 50% quando si installa una caldaia a condensazione di classe almeno pari alla A, in sostituzione di quella esistente di classe inferiore oppure ex novo.

Mentre si può detrarre l’aliquota del 65% nei casi di:

  1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII;
  2. installazione di sistemi cosiddetti ibridi, costituiti cioè da una combinazione integrata di caldaia a condensazione e pompa di calore.

In tutti i casi, il tetto massimo detraibile è fissato in un importo di 30.000 euro per immobile. L’installazione di caldaie di classe inferiore alla A non dà diritto ad agevolazioni.

Soggetti beneficiari dell’agevolazione

Hanno diritto a richiedere l’applicazione del bonus caldaiai possessorie i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di intervento, e i soggetti che vivono stabilmente con essi – che si tratti di coniugi, civil-uniti, conviventi more uxorio o parenti fino al III grado e affini fino al II. Con l’uso dei concetti di “possesso immobiliare” e “diritto reale”, si riconosce, dunque, l’incentivo a una platea ben più ampia dei soli proprietari. Oltre a questi ultimi, possono infatti godere dell’agevolazione anche:

  • i locatari (anche detti affittuari, inquilini o conduttori)
  • gli usufruttuari
  • i titolari di diritti di abitazione o di superficie
  • i comodatari

Naturalmente, il criterio base per poter accedere al beneficio è quello di avere sostenuto la spesa per le opere di efficientamento: ad esempio, per la sostituzione caldaia in un immobile locato, avrà diritto al bonus, alternativamente, il proprietario oppure il conduttore dello stesso a seconda di chi abbia effettivamente provveduto a pagare i lavori!

Per quanto riguarda gli edifici condominiali, poi, hanno diritto al bonus tutti i condòmini per gli interventi effettuati sulle parti comuni. Sono ammessi al bonus anche i titolari di redditi di impresa per i lavori eseguiti sui fabbricati destinati alla loro attività.

Spese coperte dal bonus

Nello specifico, possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi – con aliquota del 50% o 65%, come visto – le spese sostenute per:

  • Acquisto e posa della caldaia nuova
  • Smontaggio della caldaia da sostituire
  • Acquisto materiali edili
  • Opere murarie e di ristrutturazione funzionali al miglioramento energetico dell’impianto di riscaldamento
  • Prestazioni professionali per sopralluoghi preventivi e acquisizione della certificazione energetica

Requisiti oggettivi per l’applicazione del bonus caldaie

Perché i soggetti sopra indicati possano richiedere l’attribuzione del beneficio, è richiesta l’osservanza di alcuni requisiti oggettivi relativi agli edifici efficientati, oltre a quelli indicati nella definizione stessa del bonus in questione. In particolare, è necessario che:

  • l’immobile sia già accatastato o in fase di accatastamento
  • il pagamento di IMU e eventuali tributi sull’immobile sia in regola
  • sia già presente un impianto di riscaldamento

Come richiedere l’applicazione del bonus fiscale

I contribuenti che abbiano sostenuto la spesa per il rinnovo degli impianti di riscaldamento di immobili in loro possesso dovranno, innanzitutto, ottenere la perizia di un tecnico abilitato e la certificazione del produttore della caldaia installata. Dopodiché, sarà necessario comunicare all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) l’importo delle spese affrontate e documentate e le caratteristiche degli impianti installati, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di fine lavori.

La richiesta di detrazione rivolta alla Agenzia delle Entrate, che ti suggeriamo di presentare tramite commercialista, dovrà inoltre accludere:

  • codice fiscale e/o partita IVA del beneficiario delle detrazioni;
  • codice fiscale e/o partita IVA del beneficiario dei pagamenti effettuati;
  • causale dei versamenti erogati;
  • dati relativi alle fatture (numero e data).

Si ricorda che i contribuenti soggetti ad Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) devono necessariamente effettuare i pagamenti dei lavori con bonifico bancario o postale. Diverso è il caso dei soggetti Ires (Imposta sul Reddito delle Società) – gli imprenditori, in pratica –, per i quali è sufficiente utilizzare una forma di pagamento tracciabile (No contante, quindi!), ma non è obbligatorio ricorrere ai bonifici. Naturalmente, bisogna conservare tutte le fatture e ricevute fiscali dei pagamenti effettuati, per poterne poi allegare copia alla comunicazione Enea e alla richiesta del bonus.

Bonus caldaie: quando richiederlo, quando si ottiene

Il Bonus Caldaia 2020 potrà essere richiesto entro il termine previsto per la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2020. Il pagamento del bonus avverrà con detrazione fiscale – con aliquota del 50 o 65% – fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun immobile efficientato, da ripartirsi in 10 rate di importo uguale (cioè in 10 anni).