Superbonus 110% anche per imprese e autonomi. Ecco come funziona
Estesa la maxi detrazione ai professionisti con Partita Iva e agli imprenditori
Con il Decreto Rilancio n. 34/2020 è stata elevata al 110% l’aliquota per le detrazioni inerenti le spese per i lavori sulle parti comuni degli edifici, effettuati tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Tra le novità presenti ce n’è una che interessa particolarmente le imprese e i lavoratori autonomi perché entrambi possono usufruire delle detrazioni nonostante una interpretazione letterale della legge sembrava li escludesse. Per fare un po’ di chiarezza iniziamo analizzando quali sono gli ambiti in cui ricadono le opere per le quali si è ammessi alla detrazione e cerchiamo di capire perché gli autonomi e le imprese possono godere di questo beneficio fiscale ed eventualmente con quali limiti. Il Superbonus 110% è previsto per:
- efficientamento energetico,
- interventi antisismici,
- installazione degli impianti fotovoltaici,
- interventi volti a recuperare il patrimonio edilizio,
- infrastrutture per ricarica mezzi elettrici.
Lo spettro di possibilità è quindi molto ampio. Per fare un esempio diciamo che può avvalersi del Superbonus 110% chi decide di effettuare la sostituzione di un impianto di climatizzazione o di realizzare un cappotto termico. Si tratta di opere grazie alle quali è possibile ridurre il consumo energetico e le più ricorrenti sono proprio quelle di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto invernale di climatizzazione.
Titolari di reddito d’impresa e partite Iva: i chiarimenti dell’Agenzia
Che il condomino sia un privato, un titolare di Partita Iva o una impresa che decide di far eseguire lavori di efficientamento energetico, la normativa non pone alcun vincolo e quindi anche chi esercita una attività lavorativa può usufruire del Superbonus 110%. In realtà il discorso si presenta più articolato perché il Decreto Rilancio, nel testo in cui consente di suddividere la detrazione in 5 rate annuali del medesimo importo, specifica anche chi sono i beneficiari. Infatti oltre ai condomini, agli Istituti autonomi (Iacp) e alle coop di abitazioni proprietà indivisa, possono usufruire del Superbonus 100% anche le persone fisiche “al di fuori dell’esercizio della attività dell’impresa”. Questo porterebbe a pensare che le impresse e i lavoratori autonomi siano esclusi. L’ Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire questo punto specificando che anche questi soggetti possono godere delle detrazioni. Il legislatore, infatti, facendo riferimento alle persone “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa” si riferisce al fatto che l’Ecobonus e il Sismabonus vengono riconosciuti solo agli immobili privati e non a quelli relativi all’impresa. Per una maggiore chiarezza interviene in nostro aiuto l’art. 65 del TUIR che considera relativi all’impresa i beni appartenenti all’imprenditore indicati nell’inventario tra le attività . Analogamente, sono relativi all’impresa tutti i beni strumentali per l’esercizio della professione (comma 2, art. 54 del TUIR). Quindi il Decreto Rilancio prevede la maxi agevolazione per tutti i condomini che dispongono di abitazioni private, quindi anche per i titolari di Partita Iva e per gli imprenditori, purché i lavori riguardino solo le abitazioni private e non attengano a:
- beni strumentali;
- immobili oggetto dell’attività dell’imprenditore;
- beni appartenenti all’impresa.
Di conseguenza se i lavori di miglioramento energetico e i lavori antisismici riguardano la casa in cui abitano il titolare di Partita Iva o l’imprenditore, questi soggetti possono accedere alle agevolazioni date dalla aliquota al 110% per le detrazioni delle spese fatte negli ambiti menzionati. Un esempio che sottolinea quanto appena detto riguarda il caso dei villini per i quali l’imprenditore decide di far effettuare i lavori confidando nelle detrazioni al 110%: anche in questo caso, se nella palazzina viene svolta attività imprenditoriale, non si ha diritto al beneficio.
Cessione del credito e sconto in fattura anche per forfettari
La platea dei beneficiari viene ulteriormente ampliata a favore di soggetti incapienti e di coloro che operano in regime forfettario. Questi contribuenti non possono usufruire della detrazione direttamente ma possono scegliere la cessione del credito che corrisponde alla detrazione spettante oppure optare per lo sconto in fattura sul corrispettivo che è dovuto. Si può quindi monetizzare l’agevolazione attraverso il sistema di cessione del credito, cedendolo agli intermediari finanziari ma anche all’impresa edile che ha svolto i lavori e ad altri privati, come ad esempio i genitori o i figli, anche se questi non sono i finanziatori dei lavori. In un apposito documento pubblicato l’ 8 agosto 2020 e aggiornato il 12 ottobre, l’Agenzia delle Entrate illustra la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il motivo di fondo di questo meccanismo è che questa tipologia di contribuenti non può avere una detrazione diretta nella dichiarazione poiché non paga l’Irpef. È importante poi ricordare che la scelta può essere fatta in relazione ad ogni stato di avanzamento lavori che possono essere al massimo due: il primo al 30% dell’intervento e il secondo al 60%. L’opzione deve essere inoltrata telematicamente per tutti i lavori che riguardano la riduzione del rischio sismico e il miglioramento di (almeno) due classi energetiche (oppure di una sola classe se si raggiunge l’A4 che è la massima). In alternativa alla cessione del credito di imposta c’è lo sconto in fattura che potrà essere recuperato dai fornitori come credito d’imposta in compensazione. Va ricordato che l’importo più alto può essere uguale al corrispettivo dovuto: in questo modo chi effettua i lavori anticipa la spesa che può essere detratta e poi, se lo desidera, potrà cedere il credito ad un intermediario. In conclusione, anche chi è in regime forfettario può scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura ed eseguire lavori di miglioramento energetico recuperando, grazie al Superbonus 110%, totalmente o in parte le spese sostenute.
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