Imu agricola: come funziona?
Norme, regole e modalità di pagamento dell’Imposta Municipale Unica sui terreni agricoli
Quando si parla di IMU agricola si parla di un imposta che grava su tutti coloro che hanno un terreno ad uso agricolo, quindi ad esempio tutti coloro che coltivano un orto. E’ infatti ormai noto che, nel corso degli ultimi anni, siano state legiferate una serie di norme relative all’Imposta Municipale Unica per terreni agricoli che solo nel 2019 hanno ottenuto un po’ di chiarezza grazie alla Legge di Stabilità, perlomeno per quanto riguarda il pensione concetto di esenzione.
Se, quindi, possiedi un terreno adibito ad orto o dal quale produci regolarmente prodotti agricoli devi comprendere se è come pagare l’IMU su questa proprietà.
Analizziamo dunque:
- Cos’è l’Imposta Municipale Unica sui terreni agricoli
- Come si calcola l’IMU agricola
- Chi può essere esentato dal pagare questo tributo
- Il caso degli orti e dei terreni incolti
- Come pagare questa imposta: la compilazione del modello F24
Cos’è l’Imposta Municipale Unica sui terreni agricoli
L’IMU agricola, acronimo di Imposta Municipale Unica, è la tassa che ha rimpiazzato la vecchia ICI, il vecchio concetto di Irpef e varie altre imposte comunali e regionali gravanti sui redditi di fondi. questo tributo e dunque l’imposta Municipale da versare nelle casse dell’erario in funzione alla tipologia alla posizione del terreno che si possiede. Come ben si legge infatti sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle pagine dedicate a questa imposta, il presupposto di fondo che rende obbligatorio versare il tributo è il possesso di un terreno agricolo.
L’IMU può essere pagata in due differenti modi: utilizzando una rata di acconto e una di saldo , quindi rateizzando il pagamento in due volte, o in un’unica soluzione annuale.
Come si calcola l’IMU agricola
Per calcolare l’importo esatto del l’IMU da pagare è necessario partire dal reddito dominicale.
Quest’ultimo altro non è che l’entrata netta che si percepisce dalla proprietà del terreno, quindi a prescindere dall’ esercizio del lavoro agricolo. Per essere più chiari diciamo che è il reddito che si ottiene essendo esclusivamente proprietario del terreno. Il reddito dominicale è regolato dagli articoli 27 – 35 DPR del 22 dicembre 1986 numero 917.
Una volta saputo qual è il valore del reddito dominicale bisogna rivalutarlo del 25% e successivamente moltiplicare il tutto per il coefficiente adatto al proprio caso. Esistono infatti due tipologie di coefficiente diverso: 75 quando il terreno è coltivato in modo diretto 125 quando il terreno non è coltivato in modo diretto.
Ultimata questa operazione otterrai il valore catastale del fondo agricolo in questione. Per ottenere l’importo dell’Imu è necessario applicare l’aliquota adottata dal Comune nel quale risiede il fondo. A livello legislativo è stato definito che l’aliquota base è del 7,6 per mille. Il prezzo finale dell’imposta prevede un arrotondamento al centesimo che viene fatto in difetto quando il terzo numero decimale spazia tra lo 0 e il 4, in eccesso invece quando il terzo numero decimale spazia dal 5 al 9.
Chi può essere esentato dal pagamento di questo tributo
Non tutti i terreni agricoli sono gravati dal pagamento di questi Imposta Municipale. Innanzitutto è necessario fare una netta distinzione tra imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto. Quest’ultimo si riferisce all’ individuo che personalmente e in modo abituale si dedica alla cura e alla cultura del suo terreno. Rientrano quindi in questa tipologia tutti coloro che lavorano la propria terra, magari anche insieme alla famiglia, ma nel gruppo costituiscono forza lavoro inferiore ad un terzo di quella che sarebbe realmente necessaria per la produzione totale del fondo.
L’imprenditore agricolo professionale è un soggetto che possiede conoscenze e competenze in ambito agreste, e che dedica almeno il 50% del suo tempo lavorativo al fondo, dal quale ricava almeno il 50% del suo reddito totale.
Dal calcolo di quest’ultimo restano comunque esenti:
- le indennità
- la pensione o gli assegni a questa equiparabili
- il reddito percepito da lavori presso associazioni
- il reddito percepito da lavori per enti del settore agricolo
- il reddito percepito dall’ espletamento di una carica pubblica.
La ratio di questo esenzione nasce per favorire proprio queste due categorie, il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale, purché soddisfino determinate condizioni:
- essere possessori del terreno sul quale abbiano l’ utilizzo persistente per fini agro-silvo-pastorale (attività dirette alla coltivazione del fondo, funghicultura, allevamento animale, silvicoltura)
- la locazione del terreno in un comune montano o parzialmente montano , secondo la circolare del Ministero delle Finanze n 9/1993
- la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto
- essere iscritto alla previdenza agricola
Al di fuori di questa casistica, tutti i proprietari di terreni agricoli sono costratti a versare il tributo nelle casse dell’erario.
Il caso degli orti e dei terreni incolti
Gli orti e i terreni incolti sono stati un nodo legislativo molto discusso. Partiamo dal descrivere i terreni incolti, i quali sono effettivamente terreni non propriamente agricoli, e quindi non adibiti agli esercizi attività regolamentate nell’articolo 2135 del codice civile, proprio perché su di essi non si svolge alcuna attività. Ma agli occhi della legge questi vengono considerati come se fossero agricoli, in quanto potrebbero potenzialmente esserlo. Questa regolamentazione è stata stabilita con una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 7369/2012, riferita alla vecchia ICI e attualmente applicabile anche all’IMU.
Per quanto riguarda l’esenzione nessun problema destano questi fondi quando sono locati in territori montani o parzialmente montani. Diversa è la loro presenza nelle altre aree urbane, perché qui vengono ovviamente tassate.
Come pagare questa imposta: la compilazione del modello F24
Per pagare l’IMU utilizzando il modello F24 dovrei essere in possesso principalmente dei seguenti dati:
- il codice tributo relativo ai terreni, quindi 3914
- il codice catastale del comune di appartenenza del terreno ( per Milano è ad esempio F205 )
- barrare la casella “variati” nel caso in cui si sta presentando una dichiarazione di variazione IMU