Come aprire un’azienda di trasporti conto terzi
Requisiti per avviare un’attività di trasporto conto terzi.
In questi ultimi anni grazie anche allo sviluppo di Internet e dell’e-commerce sono aumentati i volumi di merci trasportate e di conseguenza chi cerca un’opportunità di lavoro può scegliere di aprire un’azienda di trasporto conto terzi.
Ovviamente come accade per ogni tipo d’azienda è bene sapere se si hanno le carte in regola per avviare questo tipo di attività e soprattutto conoscere le procedure necessarie per diventare autotrasportatore conto terzi.
Per avviare un’attività di questo tipo è necessario iscriversi all’Albo Autotrasportatori Conto Terzi presso la Camera di Commercio. I requisiti di base per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori per conto terzi comprendono:
- Il requisito di onorabilità;
- La capacità finanziaria;
- Il requisito di stabilimento.
Requisito di onorabilità
Il requisito di onorabilità è contenuto nel comma 2, art. 5, del D. lgs n.478 del dicembre 2011, il quale specifica che chiunque sia responsabile di un’azienda di trasporti conto terzi , dal titolare della ditta individuale o familiare ai soci limitatamente responsabili per le società di persone, dall’amministratore unico ai membri del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private, non deve:
- essere stato dichiarato delinquente abituale o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- essere stato sottoposto con sentenza definitiva ad alcune pene accessorie previste dal codice penale;
- aver riportato con una sentenza definitiva una o più condanne con pena detentiva superiore complessivamente a due anni e sei mesi;
- aver subito l’applicazione di sanzioni amministrative, ad esempio per l’esercizio abusivo della professione;
- essere stato dichiarato fallito.
Il requisito dell’onorabilità deve essere confermato ogni anno. La perdita di tale requisito comporta la sospensione dall’albo e, se non riacquistato, la ditta viene cancellata dall’albo.
Capacità finanziaria
Per poter essere iscritti all’albo degli autotrasportatori per conto terzi con veicoli per trasporto merci superiori a 3,5 ton e/o per trasporto di persone con veicoli superiori a 9 posti compreso il conducente, è necessario avere una capacità finanziaria di € 50.000,00 a cui vanno aggiunti 5.000,00 € per ogni autoveicolo supplementare.
Il requisito della capacità finanziaria dovrà essere documentato così come previsto dal reg. Europeo 1071/2009/CE.
Il requisito di stabilimento
La ditta che intende iscriversi all’albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi con veicoli superiori a 3,5 ton di massa complessiva oppure per il trasporto di persone con veicoli superiori a 9 posti compreso il conducente deve essere in possesso del requisito di stabilimento in uno stato dell’Unione Europea. Tale requisito prevede il rispetto delle seguenti condizioni:
- disporre di una sede effettiva e stabile sul territorio di uno stato membro;
- disporre di almeno un veicolo che rientra nel campo di applicazione del reg. 1071/2009 CE;
- svolgere in modo efficace e continuativo i controlli sui veicoli con officina propria e/o di terzi dichiarata e che sia di sede sul territorio di uno stato membro.
La sede amministrativa dell’azienda può essere di proprietà, in usufrutto, in leasing, oppure in locazione o in comodato d’uso, purché in questi 2 ultimi casi con contratto regolarmente registrato.
La licenza trasporto conto terzi
Una volta verificati questi requisiti è possibile procedere all’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi e si potrà ottenere l’apposita autorizzazione per eseguire l’attività di trasporto all’interno dell’intero territorio nazionale: la licenza trasporto conto terzi. Tale documento è concesso per ogni autoveicolo ed è valido anche per i rimorchi e semirimorchi, di proprietà di consorzi o cooperative di cui fanno parte le imprese iscritte all’albo.
Le autorizzazioni sono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese, iscritte all’albo, con sede sul territorio di competenza degli uffici stessi.
Comprare licenza trasporto conto terzi
Il trasferimento della sola licenza di trasporto conto terzi non è consentito dalla legge n. 298/1974 in quanto il subentro nell’autorizzazione viene realizzato esclusivamente nella cessione d’azienda comprensiva degli automezzi. Pertanto comprare una licenza di trasporto conto terzi è possibile all’interno della cessione dell’azienda, operazione che comprende i beni essenziali per l’esercizio dell’impresa e, pertanto, almeno un automezzo.
Chi vuole ottenere una licenza per l’esercizio dell’attività di autotrasporto conto terzi dovrà dunque entrare in possesso anche degli autoveicoli necessari all’esercizio dell’attività stessa.
Le aziende del settore autotrasporti che cercano mezzi di grande valore a costi irrisori possono contare sulle vendite giudiziarie: tale tipologia di compravendita, estremamente sicura e controllata, riguarda macchinari e attrezzature sottoposte a sequestro e quindi rivendute per ripagare i creditori dei proprietari insolventi. Con la modalità telematica gli acquirenti possono contare sulla massima comodità poiché le puntate possono essere fatte senza recarsi presso la sede d’asta. Acquisire i mezzi necessari per aprire un’azienda di trasporti conto terzi è ancora più facile e conveniente con le aste online.