Vendita macchinari usati normativa
Come vendere macchinari usati: ecco le regole da seguire.
Quando si mette in vendita un macchinario usato bisogna seguire alcuni accorgimenti per fare in modo che la vendita avvenga senza rischi.
Innanzitutto, occorre avere ben chiaro quando un macchinario, una attrezzatura di lavoro, sono da considerarsi “usati”.
Un macchinario può essere già stato utilizzato in uno stato dell’Unione Europea e venir sottoposto a una nuova immissione sul mercato. In questo caso, il macchinario viene senz’altro definito “usato”; tuttavia, affinché la vendita sia valida, potrebbe venir richiesto un intervento di adeguamento.
Nello specifico, si distinguono i seguenti casi:
- se la data di prima immissione sul mercato è posteriore all’entrata in vigore della Direttiva Macchine, il prodotto sarà già stato fabbricato conforme ai requisiti dell’All. I della Direttiva e perciò marcato CE.
- quando invece si mette in vendita un macchinario usato con data di produzione antecedente all’entrata in vigore della Direttiva macchine, bisogna accertarsi preventivamente che esso sia adeguato ai livelli di sicurezza necessari;
- se il macchinario proviene da un Paese extra UE, anche se usato, sarà da trattare come se fosse una prima immissione sul mercato, e quindi andrà marcato CE.
Vendita macchinari usati: cosa dice la normativa
In caso di vendita macchinari usati la normativa specifica che le attrezzature di lavoro devono essere sempre aggiornate ai livelli di sicurezza ormai abituali. Il comma 1 dell’articolo 72 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’attestazione della conformità delle macchine da parte del soggetto che le cede:
“Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”
Pertanto, chi intende commercializzare un macchinario usato potrebbe dover effettuare un intervento di adeguamento.
Vendita macchinari usati: l’adeguamento
Al venditore che mette in vendita un macchinario usato spettano specifici obblighi relativi agli interventi di adeguamento dei macchinari.
Per realizzare questi interventi, si possono seguire due strade:
- eseguire materialmente l’intervento di adeguamento e apporre direttamente sul macchinario il suo nome e il suo marchio, e marcare direttamente CE. In questo modo, il prodotto può circolare liberamente all’interno del mercato europeo;
- appoggiarsi ad un esperto, che esegue le verifiche necessarie e rilascia una dichiarazione di rispondenza al termine dell’intervento; in alternativa, richiedere al tecnico verificatore di rilasciare una perizia asseverata (la responsabilità ricade, ad ogni modo, sempre sul datore di lavoro).
Una volta decisi gli interventi di adeguamento e installate le misure di sicurezza necessarie, bisogna valutare se occorre anche provvedere all’aggiornamento degli schemi elettrici, pneumatici, all’apposizione della targa di identificazione sulla macchina, dei cartelli segnaletici e alla stesura del manuale di uso e manutenzione accuratamente aggiornato, tenendo conto delle avvertenze necessarie individuate nella fase preliminare di valutazione del rischio.
I più frequenti interventi di adeguamento riguardano applicazioni di pulsante fungo di emergenza, schermi e ripari interbloccati, protezioni fisse e barriere distanziatrici su organi in movimento, comandi a uomo presente, adeguamento del quadro elettrico.
Vendita macchinari usati: la perizia
Abbiamo detto che, per realizzare l’intervento di adeguamento, volendo è possibile rivolgersi a un esperto che eseguirà le opportune verifiche e provvederà a rilasciare una dichiarazione di conformità al termine dell’intervento, o, in alternativa, una perizia asseverata.
In questo caso, l’ingegnere che deve fare la perizia si basa sia sulle prescrizioni previste dall’art. 23 del D.Lgs 81/08 e sui requisiti richiesti dall’All. V dello stesso decreto, sia sull’Art. 18 del D. Lgs 17/2010 e sull’Art. 11 del DPR 459/96.
L’esperto segue dunque queste prescrizioni e, dopo aver eseguito le verifiche ed il sopralluogo, rilascia una attestazione di conformità.
In sostanza, si certifica che è stato effettuato il sopralluogo presso i locali della società venditrice per vedere gli interventi di adeguamento apportati, controllare le certificazioni dei dispositivi di sicurezza e fare le foto. Quindi, si dichiara che si è proceduto alla verifica di conformità rispetto alle prescrizioni dettate dall’Allegato V del D.Lgs 81/2008.
In base alle verifiche effettuate, si dichiara che la macchina esaminata risulta ancora tecnicamente valida ed è provvista di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti e conformi a quanto previsto dalla suddetta normativa. Pertanto, il macchinario può essere posto in vendita così come previsto dall’Art. 11 del D.P.R 459/96 e dall’Art. 23 del D.Lgs 81/2008.
Vendita macchine non a norma: è possibile?
Che fare se la macchina posta in vendita dal soggetto venditore risulta non a norma e non sono stati realizzati gli interventi di adeguamento previsti?
Con il recente Interpello n.1 del 13 Dicembre 2017 e la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, si dichiara che è possibile la vendita di una macchina non a norma “laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma”.
Ciò può avvenire, ad esempio, quando il macchinario viene venduto ad una ditta specializzata nella riparazione per la messa a norma “con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine”.
A questo proposito, nella pronuncia della Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, viene indicato che “non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.” E ciò sulla base di “un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale […], fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo”.