Cosa succede dopo l’aggiudicazione di un’asta?
Aggiudicazione asta e mancato pagamento, termini per il saldo prezzo, decadenza aggiudicatario. Alcune cose da sapere.
Il mondo delle aste industriali attira un gran numero di acquirenti, soprattutto per i prezzi bassi e le interessanti opportunità che offre. Aggiudicarsi un macchinario a poco prezzo è un’ottima cosa, ma cosa succede dopo l’aggiudicazione di un’asta? Devi sapere che esiste un obbligo che l’aggiudicatario dovrà necessariamente assolvere per evitare la decadenza dall’aggiudicazione: quello del pagamento del prezzo entro il termine stabilito dall’ordinanza di vendita.
Dopo l’aggiudicazione, infatti, si possono verificare alcuni casi che è interessante approfondire:
- aggiudicazione provvisoria di un’asta
- obbligo versamento saldo prezzo
- inadempienza aggiudicatario
- decadenza aggiudicatario
- saldo prezzo 120 giorni
Aggiudicazione provvisoria di un’asta
Esistono alcuni casi in cui l’aggiudicazione di un’asta è solo provvisoria ed è il caso della vendita all’asta con incanto. L’asta con incanto è una gara pubblica in cui i soggetti presentano un’offerta al rialzo. Il rilancio minimo viene stabilito dal giudice. Il bene viene aggiudicato a colui che ha presentato l’offerta più elevata, se nei tre minuti successivi alla sua offerta non ne viene fatta un’altra da parte di un altro offerente. In questo caso, dunque, l’aggiudicazione avviene in maniera provvisoria, e nei successivi 10 giorni possono essere fatte altre offerte, rialzate di un quinto rispetto all’offerta vicente. Se vengono ricevute nuove offerte viene indetta una nuova gara da parte del Giudice.
Viceversa, se nessuno presenta una nuova offerta l’aggiudicatario provvisorio diventa definitivo ed è tenuto a saldare il prezzo di aggiudicazione nei termini stabiliti nell’ordinanza di vendita.
Obbligo versamento saldo prezzo
Dopo l’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà tenuto a pagare quanto dovuto per l’acquisto del bene aggiudicato. Il versamento del prezzo è disciplinato dall’art. 585 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che: “L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento“.
Inadempienza aggiudicatario
Nel caso in cui l’aggiudicatario non proceda al versamento del prezzo, si avrà l’inadempienza dell’aggiudicatario. L’inadempienza dell’aggiudicatario è disciplinata dall’art. 587 cpc, che sancisce: “Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza“.
Pertanto, in caso di aggiudicazione asta il mancato pagamento da parte dell’aggiudicatario determina:
- decadenza dall’aggiudicazione
- confisca della cauzione a titolo di multa
- nuovo incanto
- condanna dell’aggiudicatario decaduto al pagamento dell’eventuale differenza tra il nuovo prezzo di aggiudicazione, al quale viene aggiunta la cauzione dell’aggiudicatario, e quello raggiunto nella vendita precedente.
Decadenza aggiudicatario
Il decreto che dichiara la decadenza dell’aggiudicatario è impugnabile da parte dello stesso con l’opposizione agli atti esecutivi.
Se il prezzo che si ottiene dal nuovo incanto, indetto in seguito all’inadempienza dell’aggiudicatario, è superiore a quello dell’asta precedente, l’aggiudicatario inadempiente si vedrà sottrarre esclusivamente la cauzione. Se invece il prezzo è inferiore, l’aggiudicatario decaduto sarà tenuto anche al pagamento della differenza tra il prezzo ottenuto in precedenza e il prezzo nuovo (al quale viene aggiunta la cauzione versata dall’aggiudicatario inadempiente).
Il decreto di condanna per la differenza è titolo esecutivo a favore dei creditori, tale somma viene distribuita insieme a quella ricavata dall’incanto.
È bene sapere che in alcun caso l’aggiudicatario può sospendere il pagamento del saldo del prezzo senza incorrere in decadenza.
Saldo prezzo 120 giorni
Generalmente nell’ordinanza di vendita viene fissato un termine non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato. Il Giudice dell’esecuzione può altresì stabilire la rateizzazione del prezzo entro un termine non superiore ai 12 mesi.
Nell’ordinanza di vendita può anche essere stabilito che il pagamento del prezzo avvenga in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Procedura Civile che regolamentano le aste giudiziarie. In questo caso il termine per il pagamento del saldo prezzo può essere nettamente inferiore, anche corrispondente a 2 o 3 giorni lavorativi.
Spedizione e ritiro dei beni
I beni che sono stati aggiudicati, per i quali è stato regolarmente versato il prezzo, possono essere ritirati presso il luogo di custodia fissando un appuntamento con il curatore o custode fallimentare.
In alternativa, dove previsto, i beni possono essere spediti, con spese a carico dell’aggiudicatario, all’indirizzo indicato dall’aggiudicatario stesso in fase di iscrizione all’asta o in fase di pagamento. I rischi e la responsabilità della spedizione sono interamente a carico dell’acquirente, il quale potrà incaricare un corriere o delegare un soggetto per il ritiro.
Nel caso in cui il bene venga smarrito, danneggiato o deteriorato durante il trasporto, o in caso di mancato recapito del bene l’aggiudicatario non avrà alcun diritto alla restituzione delle somme versate.