Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa?
Sicurezza sul lavoro novità
A causa dei sempre più frequenti incidenti, anche mortali, avvenuti sul posto di lavoro, il tema della sicurezza è un tema di cui si discute ampiamente nel dibattito pubblico nazionale. Parleremo dunque della sicurezza sul lavoro novità. Infatti la Legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro la si può definire come un mini riforma del Testo Unico sulla Sicurezza. L’intervento, che rivela tutta l’urgenza di un miglioramento delle norme antinfortunistiche, prevede: 1) l’implementazione delle attività formative e di addestramento. 2) La riformulazione del potere di sospensione dell’impresa. 3) la definizione delle funzioni di vigilanza e controllo dei preposti. 4) L’estensione, all’Ispettorato del Lavoro, delle competenze di vigilanza e controllo fin ora appannaggio delle ASL. 5) il rilancio degli organi paritetici.
Formazione e Addestramento
Quanto alla formazione e all’addestramento, uno dei cinque punti elencati prima, il Testo Unico vuole garantire: 1) l’individuazione della durata. 2) I contenuti minimi. 3) Le modalità. Con cui la formazione e l’addestramento alla sicurezza sui luoghi di lavoro debba essere svolta a carico del datore di lavoro. Infine, sempre in tema di formazione, il Testo di riforma indica anche le modalità di esame con le quali valutare i percorsi di addestramento e formazione intrapresi dai lavoratori. Infine, altra importante novità, il datore di lavoro viene equiparato ai dirigenti e ai preposti per quanto riguarda l’obbligo di ricevere formazione adeguata e specifica. Oltre a dover sostenere periodici corsi di aggiornamento in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro.
In tema di sicurezza sul lavoro novità in arrivo anche per quanto riguarda l’addestramento. Il Testo Unico, infatti, stabilisce che per addestramento debba intendersi come una prova pratica. Tale prova deve essere volta all’uso corretto e sicuro di: A) macchinari. B) Attrezzature. C) Impianti. D) Sostanze. E) Dispositivi e dispositivi di protezione individuale. Infine si dispone una prova pratica. Per assicurare che tanto la formazione quanto l’addestramento dei preposti, siano adeguati alle norme di sicurezza, la riforma dispone che le loro attività formative avvengano di presenza. Inoltre queste devono svolgersi con cadenza almeno biennale e, in ogni caso, quando si rendano necessarie a causa dell’evoluzione di rischi preesistenti o per l’insorgerne di nuovi.
Le nuove funzioni del preposto
La mini riforma di cui stiamo parlando in tema di sicurezza sul lavoro novità intende, anche, specificare meglio quali siano le funzioni del preposto. Questa figura, infatti, assume, ora, un ruolo di centralità al pari del dirigente o del datore di lavoro. Nello specifico si stabilisce l’obbligo, per datori di lavoro e dirigenti d’individuare il preposto o i preposti che si occuperanno di svolgere le attività di vigilanza come previsto dall’articolo n°19 del Testo Unico. Gli emolumenti dei preposti fanno riferimento, in questi casi, ai Contratti Collettivi di lavoro di categoria. Infine si determina che il preposto non debba subire alcun pregiudizio durante lo svolgimento della sua specifica attività di vigilanza.
Tale misura di tutele nei confronti dei preposti è, poi, ulteriormente rafforzata dalla previsione della sanzione penale di arresto – da 2 a 4 mesi di reclusione – o con la trasformazione della stessa in sanzione amministrativa. Con un ammenda che può andare da 1.500€ a 6.000€. Inoltre l’articolo 19 si modifica prevedendo che il preposto abbia l’obbligo di: 1) sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle relative disposizioni aziendali, in materia di salute e sicurezza sui i luoghi di lavoro. 2) Vigilare e sovraintendere sul corretto uso dei dispositivi di protezioni individuale e su quelli di protezione collettivi. Infine si stabilisce che, qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi sia obbligato a intervenire.
Sospensione dell’impresa
Questo provvedimento viene rafforzato per prevenire e contrastare la diffusione del lavoro irregolare e per aumentare la tutela dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro. A questo proposito la nuova riforma ripristina la sospensione dell’impresa manche nei casi di mancata comunicazione dei rischi per amianto. L’azienda dunque può incorrere nel provvedimento di sospensione per due ragioni fondamentali: 1) per aver assunto e fatto lavorare personale non regolarmente assunto. 2) Per aver gravemente violato i regolamenti in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. In questi due casi, in conclusione, si stabilisce anche che il datore di lavoro debba, obbligatoriamente, corrispondere integralmente la retribuzione e i relativi contributi ai lavoratori.
Sempre in tema di sicurezza sul lavoro novità la mini riforma rafforza le tutele prevenzionistiche. Attribuendo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro la pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il legislatore ha dunque voluto porre sullo stesso piano i poteri ispettivi in materia di sicurezza delle ASL a quelli dei funzionari dell’Ispettorato del lavoro. Un novità veramente molto importante, se consideriamo che, il precedente testo normativo in materia, assegnava in materia esclusiva le funzioni ispettive ai soli funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio. Lasciando agli ispettori dell’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – solo le competenze inerenti a: alle attività edili, impianti ferroviari, sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, lavori subacquei.
Gli organismi paritetici.
In ultimo la mini riforma prevede l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici. In questa modo vengono stabiliti i criteri per l’identificazione e formazione di tali organi. Inoltre, come stabilito dal nuovo articolo 51 comma 8-bis, del Decreto Legislativo n° 81/2008, gli organi paritetici sono obbligati a comunicare, tanto all’INAIL come all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i dati relativi a: 1) Alle imprese che hanno dato la loro adesione al sistema degli organi paritetici e quelle che hanno partecipato all’attività di formazione e addestramento da questi organizzata. 2) Quali siano i rappresentati dei lavoratori preposti alla vigilanza delle misure di sicurezza. 3) al rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali in materia di sicurezza e salute su in posti di lavoro.
Sicurezza sul lavoro novità
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto e Analizzato nel dettaglio quali sono le novità che riguardano la legislazione in materia di salute e sicurezza su i posti di lavoro introdotte dal Testo Unico. Le novità apportate, in effetti, riguardano molti ambiti e prevedono sia migliorie che sanzioni per gli inadempienti. L’intervento legislativo è stato ampio e profondo tanto da poter essere definito come una piccola riforma in materia di sicurezza sul lavoro. Un intervento che evidentemente era più che necessario. La riforma, da una parte, implementa le misure di sicurezza già esistenti, poggiando l’accento sulla formazione e l’addestramento. Valorizzando la prevenzione degli incidenti. E dall’altro intende colpire le aziende restie ad adeguarsi ai nuovi criteri di sicurezza.