Regime forfettario: cosa cambia nel 2020 per le Partite IVA?
Requisiti di accesso, cause di esclusione e premialità: ecco le novità per i forfettari
Il regime fiscale agevolato per i professionisti e per chi esercita attività d’impresa ha subito alcune modifiche con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, commi 691, 692): le novità sono state introdotte per ridurre la pressione fiscale, rendere più semplici gli adempimenti e per contrastare comportamenti evasivi. Sono stati inseriti, così, un nuovo motivo di esclusione e un nuovo requisito di accesso e introdotto un sistema premiale a favore dei forfettari che decidono di fatturare solo elettronicamente.
Condizioni più stringenti per accedere alla tassazione al 15%
Le numerose partite IVA del nostro Paese dovranno affrontare un irrigidimento della normativa che regola i criteri riguardanti il regime agevolato. Molti contribuenti in regime forfettario potrebbero esserne esclusi mentre altri potrebbero non avere i requisiti per entrarvi. La Manovra 2020 ha mantenuto la tassa unica al 15% per le partite IVA il cui reddito non supera i 65.000 euro (che rimane quindi invariato), lasciando fuori chi ha redditi da 65.001 fino a 100.000 euro per i quali è stata soppressa la flat tax che avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2020. Sono state poi introdotte due condizioni che devono essere soddisfatte per godere del regime agevolato.
Quali sono i vincoli previsti
Come si è detto i ricavi non devono superare i 65.000 euro ma bisogna sapere che nel caso siano esercitate attività a cui corrispondono codici Ateco differenti, va considerata la somma totale dei ricavi. Se la soglia viene superata la conseguenza è che si fuoriesce dal regime a partire dall’anno successivo e l’esclusione è indipendente dall’entità dello sforamento che può anche essere minimo. Il limite resta invariato, quindi, ma sono state introdotti due vincoli. Il primo riguarda eventuali spese sostenute per il personale dipendente: in realtà questo parametro era già presente ma è stato elevato da 5.000 euro a 20.000 euro. Il nuovo comma 54 della legge 190/14 dispone che possono servirsi del regime forfettario le persone fisiche, imprenditori e professionisti che, oltre a non avere superato il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi, non hanno sostenuto spese superiori a 20.000 euro per:
- lavoro accessorio e dipendente;
- utili versati agli associati;
- compensi per i collaboratori, anche se si tratta di personale assunto a progetto.
Questi requisiti di accesso, che devono essere considerati per essere in regola con la normativa, si riferiscono all’anno precedente.
Chi viene escluso dal regime forfettario?
Non sono pochi i titolari di Partita IVA che non hanno al possibilità di accedere alla tassazione agevolata. In particolare non hanno diritto coloro che:
- non sono residenti in Italia, a meno che producano il 75% del reddito nel Paese;
- effettuano cessione di fabbricati, di terreni edificabili o di nuovi mezzi di trasporto;
- sono soci di Srl: non ha diritto alla tassazione agevolata chi ha un controllo di Srl con attività connessa alla propria;
- sono ex dipendenti che esercitano l’attività nei confronti anche di uno solo dei datori di lavoro dei due precedenti periodi d’imposta. Fanno eccezione i rapporti di pratica obbligatoria ai fini della professione o del mestiere;
- hanno avuto un reddito da lavoro dipendente superiore ai 30.000 euro (la soglia, però, è irrilevante se non è stato percepito un altro reddito nell’anno, compreso il reddito pensionistico così come nel caso che il rapporto sia terminato).
- sono pensionati con quota 100: andando in pensione con quota 100 si ha la non cumulabilità dei redditi per il periodo che intercorre dall’uscita dal lavoro alla pensione di vecchiaia. Sono però consentiti lavori occasionali fino a 5.000 euro all’anno.
- superano il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi.
Tra le cause che potrebbero portare a superare la soglia dei 65.000 c’è il diritto d’autore. In questo caso i redditi derivanti, se collegati all’attività svolta dal lavoratore autonomo, vanno inclusi nel calcolo per determinare l’accesso (o la possibilità di rimanere) nel regime. La circostanza sussiste se è evidente che i ricavi, dovuti al diritto d’autore, non sarebbero stati possibili se non fosse esistita l’attività.
Da questa breve carrellata appare evidente che per rientrare nel perimetro fiscalmente vantaggioso occorre non solo considerare il limite massimo stabilito dalla normativa ma anche le cause ostative. Infatti viene meno il diritto se viene a mancare uno dei requisiti di accesso oppure se si concretizza anche uno solo dei motivi di esclusione.
Sistema premiale per le e-fatture
Tra le novità per la partita IVA 2020 non è compreso l’obbligo della fatturazione elettronica che però è consigliata. La Legge di Bilancio 2020 ha quindi predisposto un regime premiale per chi la adotterà in modo esclusivo: a questo proposito il comma 74 prevede che chi adotta la fatturazione elettronica abbia un termine di decadenza, ridotto di un anno, per la notifica degli accertamenti. L’Agenzia delle Entrate così abbassa da cinque a quattro anni il periodo utile ai controlli fiscali. Le partite IVA, in regime agevolato, non sono però dispensate dalla emissione dello scontrino fiscale.
Cosa succede a chi perde il regime forfettario
Il titolare di partita IVA che esce dalla tassazione agevolata, dal 2020 deve avere il codice univoco per trasmettere la fattura elettronica. La procura, rilasciata per i servizi telematici ad un intermediario, potrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Da quest’anno chi è uscito dal regime forfettario avrà una ritenuta d’acconto sui compensi e, ugualmente, dovrà applicare la ritenuta se sarà lui ad erogare i compensi. Inoltre, passando al regime ordinario, i compensi dell’anno 2019, incassati nel 2020, subiranno il regime del periodo dell’incasso. La cosa buona per l’ex-forfettario è il recupero dell’IVA per i beni strumentali acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni se si tratta di immobili) e il recupero dell’IVA su merci in giacenza e sui beni e servizi non utilizzati.